LIGURIA E LINEE VITA

Nel 2010 anche in Liguria è stata introdotta la prima legge regionale che stabilisce l’obbligo di installazione delle linee vita.

Regione Liguria – Legge Regionale 15 febbraio 2010 N.5 – Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili

Art. 1: Finalità
1. Al fine di prevenire i rischi d’infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio
1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.
2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.

Art. 3 Attestazioni
1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota.
2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati.

Modifiche della legge regionale sulle Linee Vita in Liguria

La normativa appena citata obbliga l’installazione di linee vita in Liguria sia in caso di nuove costruzioni che in caso di ristrutturazioni o manutenzioni, oltre alle caratteristiche degli installatori e dei dispositivi anticaduta.

Essendo non precisa su alcuni aspetti ha subito una revisione nel 2012, nella quale si esprimono meglio le responsabilità, i campi di applicazione ed esclusioni.

Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 43 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili)
Art. 1 Sostituzione del titolo della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili)
1. Il titolo della l.r 5/2010 è sostituito dal seguente: “Norme tecniche e procedurali per La prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili”.

Art. 2 Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 5/2010
1. L’articolo 1 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
“Articolo 1 (Finalità)
1. Nell’ambito della prevenzione dei rischi d’infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, per cui vigono gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina aspetti tecnici e procedurali, anche in attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni”.
Art. 3 Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 5/2010
1. L’articolo 2 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
“Articolo 2 (Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)
1.Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall’alto:
a) nuova costruzione;
b) sostituzione edilizia;
c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura;
d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura.
2. Per l’esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall’alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l’adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle serre, come definite dall’articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre) e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Art. 4 Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 5/2010
1. L’articolo 3 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:
“Articolo 3 (Documentazione)
1. Negli interventi che richiedono la predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente, il progettista deve produrre la seguente documentazione a corredo degli atti richiesti per il conseguimento del titolo edilizio:
a) elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;
b) relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal progettista stesso o da altro professionista abilitato.
2. A lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell’installatore al committente la dichiarazione di conformità del produttore e la seguente documentazione:
a) dichiarazione di corretta installazione;
b) manuale d’uso dei sistemi installati con l’indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono essere usati in abbinamento con il sistema installato;
c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.
3. Negli interventi successivi all’installazione dei dispositivi, ove, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sia prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, lo stesso valuta nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) l’utilizzo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non sia prevista, il datore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza (POS) l’utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori che operano in quota.”.

Ulteriori chiarimenti sulle linee vita in Liguria

Sfortunatamente è rimasta molto vaga la parte che riguardava quali soluzioni di sistemi di protezione adottare in determinate situazioni. Proprio per questo nel 2013 è stata emanata una circolare per chiarire questo aspetto e garantire un’uniformità di interpretazione da parte dei soggetti competenti. 

Proprio per questo la Circolare del 18/09/2013 precisa che in caso di nuova costruzione, sostituzione o ristrutturazione edilizia della copertura è obbligatoria l’installazione di un sistema di protezione previsto dal D.lgs. 81/08 smi; non è invece obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di ancoraggio fissi.

Nell’Articolo 115 viene sottolineato che in caso non sia possibile installare misure di protezione collettiva (come previsto nell’Art. 111) è necessario per i lavoratori l’utilizzo di alternativi sistemi di protezioni idonei alla situazione; si ricorda che questo deve essere assicurato, in modo diretto o mediante connettore, lungo una linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

Ci si attiene quindi ad una scelta libera riguardo la decisione di un ancoraggio fisso o temporaneo con opportuna valutazione dei rischi da parte del progettista e tenendo conto delle diverse caratteristiche che hanno tra di loro, dato che gli ancoraggi temporanei spesso non hanno gli stessi vantaggi e la stessa garanzia di sicurezza di quelli fissi.

In Liguria è quindi obbligatorio l’installazione di linee vita in caso di:

  • Nuove costruzioni;
  • Sostituzione edilizia;
  • Manutenzione di coperture su edifici già esistenti in caso di rifacimento totale della struttura o dei manti di copertura.

Sono escluse dall’obbligatorietà le serre.

Documenti necessari

I documenti da produrre per l’installazione di una linea vita sono l’Elaborato planimetrico con i punti di installazione dei sistemi di ancoraggi, oltre agli accessi e percorsi e la relazione di calcolo con idoneità di resistenza dei dispositivi di protezione

A fine dei lavori l’installatore deve rilasciare al committente i seguenti documenti:

  • la dichiarazione di conformità del produttore;
  • La dichiarazione di corretta installazione
  • Il manuale d’uso e manutenzione.
Linee vita, sistemi di sicurezza anticaduta

LVLineeVita opera dal 2007 nel settore producendo e fornendo sistemi di sicurezza anticaduta; prodotti personalizzati per le molteplici esigenze dei clienti. La nostra azienda si propone di offrire anche corsi specifici in materia che potrai trovare sul nostro sito.

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