PIEMONTE E LINEE VITA

In Piemonte, come in altre regioni d’Italia, esiste l’obbligo di installazione di linee vita, il quale è regolamentato dalla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 – Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica. Questa, definisce responsabilità, indicazioni di installazione e caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e requisitivi che devono avere le imprese installatrici.

Inizialmente la normativa indicava la necessità di prevedere delle misure di sicurezza durante la realizzazione dell’opera, da conservare per eventuali interventi futuri (come espresso nel D. Lgs 81/08).

Dopodiché è stata aggiornata per aggiungere alcune precisazioni riguardanti i sistemi di ancoraggio.

Viene quindi abrogato il Decreto 5/R per la presenza di errori e sostituito con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R – Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R”. Questo, contiene tutte le indicazioni per la progettazione e installazione delle linee vita da fornire ai tecnici e agli installatori.

Il regolamento 6/R dà tutte le indicazioni, ai tecnici ed agli installatori, per poter progettare e mettere in opera un sistema di ancoraggi. Gli allegati riportano inoltre una modulistica standard da prendere come riferimento per la predisposizione della documentazione richiesta.

Quando è obbligatorio installare una linea vita in Piemonte?

L’installazione di linee vita in Piemonte è obbligatoria in caso di:

  • Nuove costruzioni;
  • Interventi di ristrutturazione o manutenzione su coperture di edifici già esistenti;
  • Installazione di impianti tecnologici;
  • Varianti in corso d’opera relative agli interventi interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all’entrata in vigore del regolamento.

Non è invece obbligatoria l’installazione di dispositivi anticaduta in caso di:

  • Interventi su coperture di altezza inferiore a 3 metri;
  • Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione che non prevedono interventi sulla copertura;
  • Interventi su coperture piane o a falda inclinata con già installati sistemi di sicurezza anticaduta collettivi;
  • Opere temporanee rimosse entro 90 giorni.

Documenti necessari

Il progettista deve provvedere alla redazione dell’Elaborato tecnico della copertura, il quale deve contenere i seguenti documenti al suo interno:

  • Relazione illustrata delle scelte del progetto;
  • Planimetria in scala del tetto con indicazione dei punti di ancoraggio oltre agli accessi e ai percorsi;
  • Relazione di calcolo del tecnico abilitato e verifica di idoneità e resistenza della struttura;
  • Documentazione dell’impresa produttrice delle linee vita, la quale comprende la dichiarazione di conformità, manuali di uso e manutenzione, schede tecniche..;
  • Dichiarazione di conformità dell’installatore;
  • Registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi;
  • Compilazione di “Buone Pratiche”, il quale dà informazioni su come si lavora sulla copertura in modo sicuro in base alle diverse attività.

Infine, nella legge regionale della regione Piemonte vengono descritte anche le caratteristiche richieste per gli installatori, infatti questi ultimi devono essere informati, avere una buona formazione ed addestramento per l’uso dei dispositivi di protezione.

Linee vita, sistemi di sicurezza anticaduta

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