VENETO E LINEE VITA

In Veneto l’obbligo di installazione delle linee vita è stato sancito nel 2008 dalla Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 4 integrando l’art. 79 BIS nella Legge Regionale n°61 del 27 giugno 1985 (Norme per l’assetto e l’uso del territorio)

Articolo 79/BIS Legge Regionale Veneto 61/85 Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.
1.
Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

Con la Deliberazione Della Giunta Regionale n°97 del 31 gennaio 2012 il Veneto approva:

– L’allegato A: riguardante i progetti per nuove costruzioni o interventi su edifici esistenti, i quali devono prevedere nella documentazione per la richiesta di abitabilità, misure idonee di prevenzione e protezione al fine di garantire accesso, transito ed esecuzione in sicurezza dei lavori, anche in caso di successiva manutenzione.

– L’allegato B invece contiene l’aggiornamento delle “Istruzioni tecniche per la predisposizione delle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”

Tuttavia, dopo l’emanazione della legge regionale n. 28 del 25 settembre 2014, l’articolo 79/ BIS Legge Regionale Veneto 61/85 ha perso di valore e ha creato molto caos tra i lavoratori. Infatti nell’art. 79/BIS vengono soppresse le parole “anche nella successiva fare di manutenzione”, la quale inserisce una clausola facoltativa sull’installazione dei dispositivi anticaduta fissi per le successive fasi di manutenzione; si adeguano le istruzioni tecniche sulle misure di prevenzione e protezione degli interventi edilizi. Inoltre, l’art 79/bis viene applicato anche ai lavori in corso alla data della sua entrata in vigore. 

La nuova Legge Regionale n. 4 del 16 marzo 2015 ha apportato ulteriori modifiche all’articolo 79/BIS, ripristinando l’obbligo di installazione di linee vita fisse sulle coperture che consentono accesso, transito e l’esecuzione dei lavori in quota garantendo così una condizione di sicurezza adeguata, anche nella successiva fase di manutenzione.

È stato infatti aggiunto il comma 1 bis, 4 bis e sostituito il comma 2:

1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati.

2.  Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.

 4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2.

Articolo 79/bis

L’art.79 bis della Legge Regionale 27 giugno 1985 è stato così completato:

Art. 79 bis – Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati.

  1. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.
  2. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.
  3. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2.”.

Quando sono obbligatorie le linee vita in Veneto?

In conclusione, da questa ultima normativa, in Veneto viene ripristinato l’obbligo di installazione di linee vita fisse sulle coperture. Sono stati quindi specificati i casi in cui è obbligatoria l’installazione dei sistemi di ancoraggio:

È quindi obbligatorio installare linee vita in caso di nuove costruzioni, , su coperture in cui vi siano impianti tecnologici con accessi frequenti.

  • Se sulla copertura ci sono impianti tecnologici con accesso frequente;
  • Nuove costruzioni;
  • Interventi e manutenzione su coperture di edifici già esistenti;
  • Devono garantire accesso e manutenzione in sicurezza degli impianti presenti sulla copertura;
  • In caso di edifici con copertura tradizionale l’impatto visivo delle installazioni deve essere minimo;
  • Devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica;
  • Revisione periodica prima dell’uso della linea vita (non è necessario che la revisione sia annuale).
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